29 Luglio 2021

Sanzione doganale disapplicata se sproporzionata

Con la sentenza n. 142 dell’8 marzo 2021, la Commissione tributaria provinciale di Genova ha decretato che le sanzione doganale chiaramente sproporzionata rispetto alla violazione commessa e a diritti pretesi viene disapplicata.

Base giuridica della questione è il terzo comma dell’articolo 303 del TULD, che cita:
Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l’accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:
a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;
b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;
c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;
d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;
e) per i diritti pari o superiori a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l’importo dei diritti.

Tuttavia, l’art. 42 del regolamento UE 952/43 afferma che le sanzioni applicabili in caso di violazione doganale devono essere “effettive, proporzionate e dissuasive”. La proporzionalità è stata inoltre ribadita più volte anche dalla Corte di Giustizia europea. La Corte ha inoltre affermato che sia in capo al giudice nazionale la valutazione della sproporzione rispetto alla gravità dell’infrazione. Nell’ipotesi che la pena sia chiaramente più alta dell’infrazione stessa, il giudice potrebbe disapplicare la disposizione nazionale (tesi in linea con la sentenza del Tribunale di Cassazione numero 996 del 21/01/2021). In base poi all’art.5 del Trattato Europeo un giudice è sostanzialmente legittimato a disapplicare la norma nazionale (art. 303 comma 3 del TULD) che contrasta con quella europea. La Commissione tributaria provinciale di Genova è poi andata oltre affermando che qualsiasi disposizione nazionale contrastante con trattati, regolamenti, sentenze e direttive di Bruxelles può essere disapplicata.

Quindi, nel caso del provvedimento giurisdizionale di cui sopra – un’azienda importatrice ortofrutticola sentenziata di pagare 15mila euro sui 3326,84 dei maggiori dazi contestati da ADM – il tribunale ha infine rideterminato l’importo della sanzione da 15mila a 4mila euro.