Interscambio di pallet, la Camera approva la norma
La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente la norma sull’interscambio di pallet, dopo il primo disco verde da parte del Senato della Repubblica.
Gli articoli riguardanti l’interscambio di pallet sono il 17-bis, 17-ter e 17-quater e chiariscono il concetto per il quale sarà obbligatorio restituire l’esatto numero di pallet ricevuti alla consegna dei prodotti trasportati, a meno che anche il pallet stesso non sia oggetto della compravendita. Nella norma si legge infatti che si è “obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelli ricevuti”.
In caso di inadempimento, la parte impossibilitata alla restituzione è tenuta all’emissione di un voucher digitale o cartaceo che vale quale “titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell’emittente e del beneficiario, tipologia e quantità dei pallet da restituire”. Queste informazioni sono necessarie nella misura in cui, qualora non vi fossero, il possessore del pallet potrebbe “richiedere immediatamente, al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti”. Sempre sul voucher, si valuta la possibilità in cui non venga riconsegnato il pallet dopo 180 giorni dall’emissione del documento. L’inadempiente sarà così tenuto a pagare un importo dello stesso livello di mercato del pallet. Il valore del pallet sarà determinato da un successivo decreto del MISE. Chiaramente, gli accordi privati tra le parti che sono contrari alla legge non hanno valore.
In merito ai rapporti con i vettori, la norma non incide sull’art. 11 del decreto legislativo 286/05 e seguenti. Per il vettore restano infatti valide le regole seguenti:
- “Nell’ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unità per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell’operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate.
- Qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unità di movimentazione, il vettore non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione di numero o di qualità inferiore rispetto a quelle con cui è stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita”.
Secondo la Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali la norma non coinvolge tuttavia le imprese di autotrasporto. La FIAP ha infatti affermato che “Gli autotrasportatori non rientrano tra i soggetti destinatari delle nuove regole”. L’organizzazione sostiene che l’autotrasporto sia esclusivamente un match tra domanda e offerta e quindi di non rientrare nella fattispecie. E guarda al destinatario come responsabile della riconsegna dei pallet. L’ultimo punto interrogativo di FIAP riguarda la gestione contabile e nel bilancio dei voucher e la loro emissione.
Umberto Ruggerone, presidente di Assologistica, ha affermato: “Siamo molto soddisfatti dell’approvazione di questa Legge, che finalmente pone delle regole sullo scambio dei pallet. È una conquista per l’intera filiera della logistica, che dimostra come le imprese sane vogliono un ambiente regolato da norme chiare“.