Corte di Giustizia: “Il rappresentante doganale indiretto risponde solo dei dazi e non dell’IVA”
La sesta sezione della Corte di Giustizia ha pubblicato la Sentenza C-714-20 nella quale chiarisce il tema della responsabilità solidale tra il rappresentante doganale indiretto e il dichiarante.
La sentenza ha affermato l’indirizzo da seguire in merito alla questione: il rappresentante dogale indiretto – lo spedizioniere – è debitore in solido con l’importatore esclusivamente dei dazi doganali per le merci che ha dichiarato in dogana. Solo per il dazio, non per l’IVA all’importazione. Situazione diversa se una norma dello Stato preveda che lo spedizioniere sia debitore dell’IVA.
La questione è nata in merito ad una controversia sorta tra la U.I. Srl e l’ufficio di ADM a Venezia circa il pagamento della prima – il quale ruolo era quello di rappresentante doganale indiretto – sia di dazi doganali che di IVA all’importazione.
La Corte, ricordando che una serie di norme escludono l’IVA all’importazione quale dazi dovuti all’importazione, ha messo in luce che “per quanto riguarda il pagamento dell’IVA all’importazione, non può essere affermata la responsabilità del rappresentante doganale indiretto, in solido con l’importatore che gli ha conferito un mandato e che esso rappresenta”.
Perciò, in conclusione, la Corte di Giustizia ha sentenziato che “non può essere riconosciuta la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’IVA all’importazione, in solido con l’importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come debitore di tale imposta”.