17 Marzo 2022

Controlli radiometrici, il DL Energia risolve la criticità dopo anni di rinvii

È finalmente arrivata a conclusione l’eterna vicenda dei controlli radiometrici. Dopo quasi due anni di rinvii, il Governo ha deciso di porre la soluzione nel DL Energia.

Il nodo principale era l’assenza del decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico previsto dal decreto legislativo 101/2020 del 31 luglio, che attuava la direttiva 2013/59/Euratom. Un’iniziativa legislativa complicata da mettere in campo in quanto i controlli radiometrici avrebbero investito, secondo dati Confetra, sul 65% circa di merci importate in Italia.

Ora, con l’allegato “Condizioni di applicazione della sorveglianza radiometrica” del Decreto Energia si va finalmente a colmare il vuoto. Fedespedi ha giudicato positivamente l’iniziativa nel DL: “Le nuove regole saranno operative da luglio prossimo e saranno in linea con le regole attuali che consentono la garanzia della sicurezza di ambiente e cittadini e nel contempo la fluidità dei traffici. È stato pertanto scongiurato definitivamente il pericolo dell’entrata in vigore di quelle disposizioni paventate nel decreto legislativo n.101/2020 che avrebbero allargato a dismisura la lista dei prodotti da sottoporre a vigilanza radiometrica paralizzando l’attività dei principali punti di sdoganamento nazionali”.

L’associazione di spedizionieri italiani è poi entrata nello specifico dei beni e delle merci:
Semilavorati metallici – Il nuovo testo legislativo conferma sostanzialmente la lista dei semilavorati metallici da sorvegliare; nulla cambia anche relativamente alle modalità e ai punti di controllo.
Prodotti finiti – La sorveglianza sui prodotti finiti in metallo rappresenta la novità introdotta dalle ultime direttive EURATOM e nel contempo è l’aspetto più delicato della disciplina; il testo in esame risulta equilibrato e in linea con quanto l’Agenzia Dogane e Monopoli aveva illustrato agli operatori lo scorso mese di maggio durante un apposito open hearing; la lista dei prodotti appare ampia (anche se non così estesa come quella prevista dall’originale decreto legislativo n.101/2020), ma si prevede che la sorveglianza radiometrica operi su richiesta specifica delle autorità competenti  indirizzata all’Agenzia Dogane e Monopoli sulla base di particolari e comprovati elementi sulla sussistenza o sull’eventuale presenza di un pericolo concreto di radioattività.
Rottami e altri materiali metallici di risulta – La sorveglianza radiometrica sui rottami e materiali di risulta metallici rimane sostanzialmente invariata
”.

In definitiva, le voci doganali da sottoporre a controllo radiometrico sono quelle visionabili da pagina 28 del seguente allegato: GAZZETTA UFFICIALE 20220301_050.