Agenzia delle Entrate: IVA al 4% anche per olio di oliva destinato a cosmetici
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito la posizione in merito alla riduzione IVA al 4% per la vendita di olio d’oliva per la quale non è richiesta una precisa destinazione d’uso per l’applicazione.
L’olio d’oliva può essere utilizzato per più fini: oltre a gran parte del settore alimentare farinaceo, un utilizzo importante è quello relativo ai cosmetici. L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n.12 del 7 settembre 2021 ha risposto all’associazione ALFA che tutela le aziende che operano nel settore degli oli d’oliva. Via Giorgione 159 ha preso quale fonte il Dpr 633/1972 dove al numero 13 della Tabella A parte II (il cosiddetto Decreto IVA) viene citata l’applicazione dell’aliquota del 4% ad “olio d’oliva, oli vegetali destinati all’alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare”. Quindi, gli oli vegetali sono riservati all’alimentazione, mentre quelli d’oliva sono menzionati in generale.
Nelle voci TARIC 1509 (Olio d’oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente) e 1510 (Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509) rientrano “soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche relative ai tenori in acidi grassi e in steroli sono indicate nell’allegato I del Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione. La loro presenza può essere determinata con i metodi indicati negli allegati X e XIX di detto Regolamento”. Tuttavia, nelle dette voci doganali non rientrano “gli oli d’oliva chimicamente modificati (segnatamente gli oli riesterificati) e le miscele di oli d’oliva e di oli di diversa natura. La presenza di olio d’oliva riesterificato è determinata con il metodo indicato nell’allegato VII del Regolamento (CEE) n. 2568/91. Rientrano nella sottovoce 1509 10 soltanto gli oli d’oliva definiti di seguito ai punti 1, 2 e 3, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non causare alterazioni dell’olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli d’oliva ottenuti con l’impiego di solventi, additivi ad azione chimica o biochimica, o mediante processi di riesterificazione o da miscele di oli di diversa natura sono esclusi da tale sottovoce”.
Quindi, conclude l’Agenzia delle Entrate, non è richiesta una particolare destinazione d’uso per l’olio d’oliva. Perciò, la vendita di olio di oliva è sottoposta ad aliquota IVA del 4% anche se destinate alla produzione di cosmetici.