ADM, in arrivo la dichiarazione doganale semplificata per beni di valore trascurabile e esenti da versamento dazi
L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato il 3 maggio la Circolare n. 15/2022 con la quale semplifica notevolmente le dichiarazioni doganali per beni di basso valore e in franchigia dai dazi.
La circolare di ADM ha l’indirizzo di regolare certi aspetti procedurali nella compilazione delle bollette doganali, sul solco tracciato dalla circolare 26 del 30 giugno 2021, quella sulla dichiarazione H7 Super-reduced data set (SRDS), previsto dalla Commissione Europea nel Regolamento delegato (UE) 2019/1143. Questi aspetti sono relativi ai soggetti che compiono l’operazione doganale stessa.
La circolare di maggio 2022 afferma che “La dichiarazione doganale contenente l’insieme dei dati ridotto previsto nella colonna H7 dell’allegato B del RD può essere presentata qualunque sia il regime IVA applicabile
– IOSS, ma solo per le spedizioni B2C e quindi e-commerce puro, Import One Stop Shop
– Regime speciale di dichiarazione e pagamento dell’IVA
– Regime ordinario
Tuttavia, a condizione che:
– il valore intrinseco non sia superiore a 150 €
– non vi siano diritti da accertare diversi dall’IVA
– non vi siano divieti o restrizioni in relazione alla qualità delle merci”
La novità principale resta comunque quella relativa all’individuazione dei soggetti in bolla da parte di ADM: o vi è l’importatore o il dichiarante o a questi si aggiunge il rappresentante doganale diretto o indiretto con procura o mandato.
ADM riporta anche le possibili situazioni:
“L’importatore sceglie di presentare la dichiarazione doganale in nome proprio.
L’importatore nomina un rappresentante doganale/corriere espresso/operatore postale come rappresentante ai fini della presentazione della dichiarazione doganale a suo nome e per suo conto (rappresentanza diretta).
L’importatore designa un rappresentante doganale/corriere espresso/operatore postale come rappresentante ai fini della presentazione della dichiarazione doganale in nome proprio ma per conto dell’importatore (rappresentanza indiretta).
Si evidenzia che qualora il rappresentante doganale/corriere espresso/operatore postale non dichiari di agire in qualità di rappresentante si ritiene che agisca in nome proprio e per conto proprio, con le conseguenti responsabilità derivanti dalla qualità di dichiarante”
Nulla cambia, chiude ADM, circa il quadro sanzionatorio, amministrativo e penale.