UE: esenzione IVA e dazi per beni anti-Covid prolungata al 30 giugno
Con la Decisione 2021/2313, la Commissione Europea ha deciso di prolungare fino al 30 giugno 2022 l’esenzione dal versamento IVA e dazi doganali per le importazioni di beni necessari al contenimento e contrasto alla pandemia di Covid-19.
Con la circolare 46/2021, l’Agenzia delle Dogane ha poi informato che i presupposti (soggetti beneficiari, tipologia e destinazione della merce) per utilizzare l’esenzione IVA e dazi non cambiano: la ratio alle spalle della decisione è naturalmente la riesplosione soprattutto nei Paesi mediterranei della nuova variante Omicron.
Come indica l’articolo 3 della Decisione UE, sono soggetti all’esenzione IVA e dei dazi doganali “Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria”.
Circa il modus operandi, l’articolo 2 della norma della Commissione afferma infine che gli Stati dovranno comunicare a Bruxelles “le informazioni relative alla natura e ai quantitativi delle varie merci ammesse in esenzione dai dazi doganali all’importazione e in esenzione IVA, con cadenza mensile, il quindicesimo giorno del mese seguente il mese di comunicazione”.