Non imponibilità IVA, il Senato aggiunge gli spedizionieri internazionali per i servizi di trasporto merci in esportazione
In merito alla questione sul regime IVA dei trasporti di beni in esportazione, il Senato ha fatto un grande passo avanti nel recepimento della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2017 (Corte Europea causa C-288 16).
Andando per ordine, l’istituzione continentale aveva affermato che l’esenzione dall’IVA si applica – nel caso di un servizio di trasporto – solo quando il servizio sia reso direttamente al mittente o al destinatario di dei beni. Un’interpretazione che recepita sic et simpliciter avrebbe avuto conseguenze negative, secondo gli studi di Confetra.
Il Senato della Repubblica è intervenuto integrando l’articolo 9 del DPR 633/72 (il cosiddetto decreto IVA) nella conversione del DL Fiscale (il D.L. 146/2021). L’iniziativa fissa al 1° gennaio 2022 la data di decorrenza e sostiene la non imponibilità IVA per i servizi di trasporto di beni in esportazione delle fatture rese anche alle imprese di spedizioni internazionali. Oltre a queste figure, sono naturalmente inclusi nel novero anche i diretti esportatori e importatori, i titolari del regime di transito e destinatari della merce. Sicché, nella misura in cui il committente non sia una delle figure di cui sopra, il vettore applicherà l’IVA (anche nel caso, ad esempio, in cui un trasporto in export sia fatturato ad un autotrasportatore da parte di un subvettore).
La svolta sta nell’integrazione della lista dei soggetti per i quali non vi è imponibilità Iva, derivante dal concetto per il quale l’esenzione era stata sempre applicata con un principio connesso all’operazione tout court e svincolata dal committente.
Nel sistema istituzionale italiano, ora la Camera dei Deputati dovrà approvare l’emendamento secondo lo stesso testo e poi verrà licenziata.