L’UE sull’import di prodotti tessili dal Bangladesh
Con un avviso agli importatori sulla Gazzetta dell’Unione Europea, le istituzioni comunitarie hanno comunicato che il precedente avviso del 15/02/2008 sui sospetti in merito alla validità di alcuni Form A dal Bangladesh viene superato in quanto “i ragionevoli dubbi di cui sopra non sono più suffragati da alcun elemento di prova che dimostri il persistere dei rischi”.
Il contesto è quello del cosiddetto Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG) per il quale sin dal 1971 la Comunità Economica Europea prima e l’Unione Europea poi hanno agevolato le esportazioni dai Paesi in Via di Sviluppo (PVS) col fine di renderli economicamente autosufficienti. L’assistenza si esplica con un abbattimento totale o parziale del dazio doganale. Il Bangladesh è uno dei Paesi coinvolto nel SPG. Tuttavia, in passato alcune inchieste hanno rilevato difformità, come esplica l’avviso del 15 febbraio 2008 (C41/06): “una percentuale significativa di certificati d’origine <<Form A>> risultano falsi o rilasciati sulla base di informazioni fraudolente o fuorvianti”. Bruxelles allora invitò prendere le debite precauzioni, pena eventuali sanzioni doganali. Le voci doganali coinvolte furono quelle del cappello 61 e 62, ovvero indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia e diversi da quelli a maglia.
Con l’avviso del 20 aprile 2022 (C166/06), la Commissione UE ha informato che non vi sono più condizioni di dubbio sulla veridicità dell’origine Bangladesh. L’avviso ricorda che comunque dal 1 gennaio 2021 è operativo il sistema di autocertificazione REX, nel quale l’attestazione di origine è in fattura, mentre il Form A non viene più rilasciato dalle Autorità dei Paesi che esportano.