Lo spedizioniere non è responsabile per le soste portuali nell’abbandono del container
Il Tribunale di Perugia ha sentenziato in favore di uno spedizioniere in merito al saldo delle controstallie (le detention/demurrage, le soste portuali sviluppate oltre la franchigia) maturate da 27 containers.
I contenitori provenienti dal Medio Oriente non sono stati ritirati dal ricevitore e in seguito sottoposti a sequestro dall’autorità giudiziaria. Spiega l’avvocato Giorgio Righetti dell’omonimo studio legale: “Il nostro cliente aveva agito quale spedizioniere di destino con l’incarico di svincolare la merce una volta giunta nel porto italiano. Il destinatario effettivo italiano aveva fornito alla compagnia marittima una formale dichiarazione scritta con cui l’autorizzava a rilasciare permanente la merce in arrivo al nostro assistito, indicandolo quale unico soggetto titolato a occuparsi delle pratiche di svincolo e di sdoganamento e a pagare le relative spese per suo conto”. Poi un contrasto tra mittente e destinatario circa una richiesta al vettore di modifica delle polizze già emesse al fine di designare lo spedizioniere nostrano quale nuovo destinatario in sostituzione del ricevitore originale. La compagnia marittima includeva le soste portuali maturate sui containers e il rimborso delle storages portuali (costi di giacenza) nelle responsabilità dello spedizioniere proprio in quanto del cambiamento di cui sopra, del quale risultava essere il destinatario dei beni e soggetto legittimato a svincolare la merce.
La giurisprudenza si è mossa sulla scorta delle sentenze della Cassazione nn. 12888/2009 e 4900/2011, escludendo “che l’eventuale obbligo personale dello spedizioniere italiano verso la compagnia marittima potesse sorgere dalla sola dichiarazione con cui lo stesso era stato delegato dal destinatario effettivo a effettuare il disbrigo di tutte le pratiche di svincolo e di sdoganamento della merce in Italia e ciò in quanto tale delega doveva comunque considerarsi pur sempre rilasciata a nome e per conto della società destinataria senza implicare un’assunzione di impegni e obblighi personali dello spedizioniere italiano delegato direttamente verso la compagnia marittima”, chiarisce l’avvocato Righetti. Anche se lo spedizioniere avesse accettato di essere indicato come ‘consignee’ nelle polizze a posto del destinatario originale, secondo il Tribunale questo non sarebbe sufficiente per indicare una responsabilità personale e diretta dello spedizioniere stesso verso il vettore in quanto esigenze organizzative e pratiche (lo sdoganamento) hanno spinto ad operare in questo verso. Ha fatto gioco forza poi che lo spedizioniere non era mai entrato in possesso delle polizze originali.
Perciò, il rimborso dei costi delle soste portuali delle merci che la compagnia marittima ha richiesto non può essere domandato perlomeno fino a quando non abbia dimostrato di aver ricevuto e pagato gli addebiti dovuti al terminal portuale.