Dogana, la Commissione UE sugli elastici per capelli
Con il regolamento di esecuzione UE 2022/83, la Commissione Europea ha chiarito la voce doganale degli accessori generalmente definiti elastici per capelli.
Come spesso capita tra imprese e Pubblica Amministrazione, le differenti interpretazioni in merito ad un tipo di tassazione o classificazione di un bene possono produrre criticità finanziarie in capo alle aziende. Così, il nuovo regolamento pubblicato il 16 gennaio da Bruxelles e in vigore dal 5 febbraio ha chiarito la posizione della Tariffa Doganale in merito agli elastici per capelli.
Il regolamento così definisce la merce: “Articoli consistenti in un tessuto a maglia tubolare, elastico (fibre sintetiche combinate con un filo in gomma), in forma di anello di un diametro di circa 4,5 cm e una larghezza di circa 2 cm (quando aperti). Gli articoli sono lavorati a maglia tubolare e sono tagliati a una determinata larghezza (predefinita) (2 cm). Dato il filo di gomma inserito nel tessuto elastico, i bordi degli articoli si arrotolano, assumendo la forma di elastici per capelli, pronti all’uso”. A questo punto, la tabella del regolamento prevede che i detti beni siano classificati secondo la voce doganale 6117 80 10, ovvero sotto il cappello di Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia – a maglia elastica o a maglia gommata. Questi elastici per capelli saranno così da non classificarsi alla voce 9615.
In allegato, il regolamento UE 2022/83.