Certificati d’origine: se l’errore è del fornitore, la responsabilità penale non è in capo all’importatore
Con un’importante sentenza, il tribunale di Trieste ha stabilito che l’importatore non è sottoponibile a responsabilità penali qualora i certificati d’origine risultino falsi a causa dell’errore del fornitore.
La decisione dell’Agenzia delle Dogane
I funzionari dell’Agenzia delle Dogane hanno verificato una contraddizione in seno all’importazione di componenti di un macchinario, i quali documenti stabilivano fosse Made in Turkey. Tuttavia, le etichette apposte sui detti componenti evidenziavano che la produzione era tedesca e italiana. A causa di questa incoerenza, i funzionari di ADM hanno proceduto nel sequestro delle merci sulla base dell’articolo 517 del Codice penale.
L’art. 517 del Codice penale
Il detto articolo afferma: “Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione ((fino a due anni e)) con la multa fino a ventimila euro”.
Chiaramente, i funzionari di ADM hanno ipotizzato che l’importatore volesse vendere beni con segni mendaci che traessero in inganno gli acquirenti.
La risoluzione
La base sulla quale l’importatore è stato difeso si fondava sull’estraneità del detto importatore italiano all’errore della società esportatrice turca. Questa, infatti, ha richiesto l’emissione di un certificato d’origine per tutti i componenti del macchinario, sebbene alcune parti fossero state prodotte in Germania e in Italia. Inoltre, lo Studio legale associato Zunarelli (difensore) ha dimostrato che non sussistevano elementi che avrebbero potuto far cadere in errore il compratore finale in quanto costui avrebbe ricevuto il macchinario finito scortato da manuale d’uso (e quindi con all’interno con i certificati d’origine).
Non solo estraneità, ma anche disfunzionalità: è stato provato che l’importatore non avrebbe avuto interesse a “deviare” l’origine. Per altro, l’origine turca non avrebbe portato vantaggi in merito al versamento dei dazi doganali.
Così, il Tribunale di Trieste ha stabilito l’assoluzione piena dell’importatore, deliberando il dissequestro e la restituzione dei beni.