Agenzia delle Entrate: imponibilità IVA si applica sul trasporto export “a catena”
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta 392/2022 dove ha affermato che circa i servizi di trasporto al fine di un’esportazione il detto servizio non è coperto dal regime di non imponibilità IVA se eseguito verso un committente il quale agisce come subappaltatore.
La risposta con oggetto “Servizi di trasporto nell’ambito di un’esportazione – Trattamento ai fini IVA – articolo 9 del d.P.R. n. 633 del 1972 – Operazioni “a catena”” dell’Agenzia delle Entrate porta con se una ratio: quella secondo la quale un’interpretazione opposta darebbe l’opportunità di applicare il regime di non imponibilità IVA a catena.
Il quesito è stato posto da un trasportatore. La situazione è la seguente: una società esportatrice vuole spedire da Alcamo (Provincia di Trapani) a Mombasa (Kenya) alcuni beni, incaricando uno spedizioniere internazionale e doganale di effettuare le operazioni (esportazione e trasporto). Il forwarder a sua volta ha affidato alcune operazioni e il trasporto via terra Alcamo-Porto di Palermo al trasportatore di cui sopra che ha posto il quesito (che si autodefinisce anche “spedizioniere e agenzia di operazioni doganali”). Quest’ultimo ha poi incaricato un secondo trasportatore (trazionista) di eseguire il servizio di trasporto. Inoltre, il forwarder ha incaricato una compagnia marittima per il trasporto dal porto di Palermo al porto di destinazione in Africa. Il quesito di cui sopra riguarda l’imponibilità IVA del trasporto Alcamo-Porto di Palermo.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate è quello per cui il trasporto di merci reso verso un soggetto che agisce quale subappaltatore non può servirsi del regime di non imponibilità IVA. Dalle parole di via Giorgione: “Si ritiene che il servizio di trasporto effettuato dal trazionista non rientri nel regime di non imponibilità IVA in commento perché eseguito nei confronti di un committente (il trasportatore) che – in questo rapporto – di fatto agisce quale “subappaltatore”. Si tratta di un servizio che la Società ha a sua volta ricevuto in “subappalto” dal forwarder, l’unico soggetto, tra quelli coinvolti, a diretto contatto con l’esportatore da cui ha ricevuto mandato, avente a oggetto anche l’esecuzione del trasporto in oggetto. Una diversa interpretazione legittimerebbe un’applicazione “a catena” del regime di non imponibilità IVA in commento, in evidente contrasto con la sentenza della Corte di Giustizia UE. A beneficiare dunque del regime di non imponibilità IVA può essere solo la prestazione di trasporto che il primo trasportatore rende a favore del forwarder, che oltre a essere espressamente compreso tra quelli elencati al terzo comma dell’articolo 9, fornisce il servizio di trasporto direttamente all’esportatore. La prestazione di trasporto resa dal secondo trasportatore (il trazionista) alla Società, territorialmente rilevante in Italia, è invece imponibile con applicazione dell’aliquota IVA ordinaria”.
Del tema avevamo già parlato in un articolo di dicembre 2021.