18 Agosto 2021

Agenzia delle Entrate: cosmetici non assimilabili a medicamenti

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito la questione IVA posta da un distributore di cosmetici sull’importazione da un Paese extra UE.

L’importatore/distributore di cosmetici ha chiesto di applicare la voce doganale 3004 per i cosmetici. La voce 3004 è intitolata per “Medicamenti (…) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto”, mentre la voce corretta è considerata la 3304, ossia “Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure”. La base sulla quale il distributore ha chiesto l’applicazione della 3004 e non della 3304 è quella secondo la quale disinfettanti e sostanze utilizzate in farmacia (anche con proprietà profilattiche o terapeutiche) sono stati inoculati tramite specifiche apparecchiature nel cosmetico stesso. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la giurisprudenza europea sostiene che per analogia non si possano applicare aliquote ridotte. In questo modo, il distributore di cosmetici non potrà utilizzare l’IVA agevolata al 10%, ma dovrà pagarla interamente al 22%.

 

Per leggere la risposta dell’Agenzia delle Entrate, cliccare qui.