Contrasto al Covid, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quali beni hanno agevolazioni IVA
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito tramite la risposta n. 585/2021 il tema dell’esenzione IVA per la cessione di beni necessari al contenimento e contrasto del Covid-19.
Un ente non commerciale ha posto un quesito in merito al beneficio dell’agevolazione IVA per alcuni dispositivi medici ed attrezzature sanitarie:
- Reagenti ad altri prodotti di consumo utilizzati per la diagnostica Covid
- Portali o varchi dotati di termocamere per la misurazione della temperatura corporea (es. termoscanner)
- Supporti o sostegni per dispenser di disinfettanti (es. colonnine)
- Kit/accessori/componenti e software necessari per il funzionamento delle attrezzature richiamate dalla disciplina IVA in argomento (es. materiali che coadiuvino i ventilatori polmonari)
- Provette non sterili
Il decreto Rilancio aveva previsto all’articolo 124 che la cessione dei beni per contrasto al diffondersi del Covid fossero soggetti ad un’aliquota IVA dello 0% fino al 31/12/2020 e successivamente al 5%. E, dopo aver riportato i beni che la tabella A parte II-bis elenca, l’Agenzia delle Entrate fa riferimento alla circolare 12/D del 30/05/2020 di ADM, alla propria 26/E dell’ottobre 2020 e alla decisione della Commissione Europea 491/2020. Su questa base giuridica, l’Agenzia delle Entrate ha affermato con riferimento al quesito vertente sul trattamento IVA dei reagenti, si rappresenta che possono beneficiare del regime di favore solo quelli che rientrano nelle voci doganali citate in circolare (ossia, ex 3002 1300, ex 3002 1400, ex 3002 1500, ex 3002 9090, ex 3822 0000, ex 9018 90, ex 9027 80, ex 9027 8080).
Sui portali o varchi dotati di termocamere per la misurazione della temperatura corporea, l’istituto è d’accordo con l’ente domandante per cui si applicano le agevolazioni del Decreto Rilancio. Circa il terzo punto, invece, rientrano nel regime di esenzione solo le colonnine amovibili. Infine, i kit/accessori/componenti e software non hanno una previsione di esenzione IVA proprio come le provette non sterili in quanto solamente quelle sterili godono delle agevolazioni ex art. 124 del Decreto Rilancio.
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