13 Luglio 2021

Compliance doganale, novità sul reato di contrabbando

La responsabilità amministrativa degli enti e/o società in caso della commissione dei reati tributari (contrabbando) sono ulteriormente aumentate grazie all’articolo 25-quinquiesdecies della legge 157/2019 e alla direttiva UE Pif (la numero 2017/1371).

La direttiva Pif ha introdotto una modifica alla disciplina delle violazioni doganali del Testo Unico delle Leggi Doganali: nella fattispecie, sono state ridotte le ipotesi di depenalizzazione introdotte poco tempo fa per i delitti di “contrabbando semplice”, per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda (Dlgs 8/2016). Solo ed esclusivamente le condotte di contrabbando per meno di 10mila euro di diritti di confine sono ancora depenalizzate. Oltre i 10mila, invece, la fattispecie è di reato di contrabbando doganale (art 282 e seguenti del TULD).

Nello specifico, se la soglia di evasione dei diritti di confine è tra i 10001 e 100mila euro, la sanzione pecuniaria che si rischia arriva fino a 200 quote (ogni quota va da un minimo di 258 a 1549 euro). Oltre i 100mila si può arrivare fino a 400 quote, mentre oltre i 10 milioni (l’articolo 25-quinquiesdecies comma 1-bis del Dlgs 231/2001 parla di IVA) si va dalle 300 alle 400 quote.