Cassazione: uso ingannevole del marchio aziendale la scritta “Italy” su un bene prodotto all’estero
La terza sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che la scritta “Italy” sopra merci quali tubi di gomma prodotti da una azienda turca – in mancanza di etichette o diciture che indicano la provenienza estera – rientra nella fattispecie contestata dall’articolo 517 del Codice Penale ed è quindi vietata.
Con la sentenza 23850/22 depositata il 21 giugno, la Cassazione ha contestato la buona fede del produttore dei tubi di gomma. La scritta “Italy”, secondo la Corte Suprema italiana, aveva la volontà di trarre in inganno il consumatore sulla provenienza della merce in quanto sul bene non vi era alcun “Made in Türkiye” ovvero un’etichetta indicante la provenienza estera (ad esempio, “prodotto importato da”/“prodotto importato e distribuito da”), grazie alle quali si sarebbe potuto comprendere che il bene non fosse stato generato in Italia. Una dicitura ingannevole del marchio aziendale, quindi.
L’articolo 517 cp, Vendita di prodotti industriali con segni mendaci, afferma che “Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000”. Inoltre, la Cassazione ha richiamato l’articolo 4 comma 49-bis della Legge 134/2012, che afferma: “costituisce fallace indicazione l’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotta o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque sufficiente a evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto, ovvero, senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o licenziatario del marchio circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine del prodotto” e sanziona perciò l’importazione, l’esportazione e la commercializzazione di tali beni che tramite indicazioni di origine/provenienza false o mandaci traggono in inganno i consumatori.