Corte Milano: lo spedizioniere diligente non è responsabile del versamento di royalties in dogana
La Commissione Tributaria Regionale di Milano ha pubblicato una sentenza che stabilisce come lo spedizioniere non sia responsabile se l’Agenzia delle Dogane chiede maggiori dazi qualora esso abbia agito in maniera diligente rispetto ai dati che gli erano stati forniti.
La base giuridica è l’articolo 1176 del Codice Civile – Diligenza nell’adempimento – che dice: “Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia” (primo comma). “Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata” (secondo comma).
La sentenza risponde ad un caso in cui il funzionario doganale aveva chiesto dazi maggiori in quanto delle royalties dovevano essere incluse nel valore doganale dichiarato della merce. La CTR lombarda ha tuttavia sollevato lo spedizioniere dalla responsabilità in quanto non reso edotto dell’obbligo di pagare le royalties di cui sopra. Infatti, “non essendo stato parimenti documentato alcun contatto tra il doganalista e il produttore dei beni e/o il licenziatario” non poteva sapere che l’importatore dovesse pagare le royalties. Secondo la Corte, non è corretto sottoporre maggiori dazi sul dichiarante doganale tout court in quanto questo fisserebbe una indefinita responsabilità oggettiva. Lo spedizioniere può tuttavia essere investito di questa responsabilità quando si prova che non abbia agito in maniera diligente e perciò in quella fattispecie potrà rispondere dei maggiori dazi richiesti dalla Dogana.
Va ricordato che anche la sentenza n. 16625 del 2020 riprese un principio simile sebbene in ambito di sanzioni tributarie e non sul tema dei confini della responsabilità solidale del rappresentante doganale indiretto.
La sentenza non è stata impugnata da ADM per un ricorso in Cassazione.