Agenzia delle Entrate: solo il destinatario può detrarre l’IVA assolta per le importazioni
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è solo il destinatario dell’importazione che può detrarre l’IVA assolta a monte per le operazioni di importazione.
Con la risposta numero 644 all’interpello del primo ottobre 2021 e con il principio di diritto n.13/2021 di qualche giorno prima, via Giorgione ha affermato che è solamente il proprietario dei beni che annota l’operazione nel registro IVA a debito che ha il diritto di detrarre l’IVA assolta al momento dell’importazione. Questa politica è possibile anche se l’IVA è dovuta successivamente ad un controllo doganale.
Il diritto nostrano sostiene – ai fini del registro IVA – l’equiparazione tra bollette doganali all’importazione e fatture di acquisto. Sicché, il soggetto deputato alla detrazione dell’IVA è esclusivamente il proprietario dei beni. Anche se lo spedizioniere assolva, il diritto alla detrazione IVA sarà del destinatario di cui sopra: “Agli effetti dell’IVA – si legge sulla risposta 644 – il debitore di imposta è sempre l’effettivo proprietario della merce e non l’intermediario che agisce come rappresentante indiretto, obbligato al pagamento dell’IVA e dei diritti doganali all’atto dell’ingresso della merce nel territorio dello Stato. Allo stesso modo, è sempre il destinatario delle merci l’unico soggetto legittimato a recuperare in detrazione l’IVA assolta, al momento dell’importazione, sulle merci impiegate nell’esercizio della propria attività, previa registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del decreto IVA”.