Cessioni intracomunitarie, Cassazione: prova di trasporto essenziale per agevolazione IVA
La Corte di Cassazione si è espressa in merito all’utilizzo dell’agevolazione IVA per le cessioni intracomunitarie.
Con l’ordinanza n. 25587 del 21 settembre 2021, la Corte Suprema italiana ha fatto il punto della situazione su una tematica spinosa come quella delle cessioni intracomunitarie e dell’eventuale sfruttamento dell’agevolazione IVA: per usufruirne bisogna dimostrare che il bene abbia lasciato fisicamente lo Stato del cedente e che sia nelle disponibilità del cessionario in un altro dei ventisette Paesi. Sostanzialmente, bisogna provare il trasporto (l’accertamento grava sul contribuente che invoca la non imponibilità) e l’accessibilità. La Corte ha rigettato il ricorso di una società di noleggio autoveicoli proprio sull’esenzione IVA in quanto non ha ritenuto sufficienti la produzione documentale per l’agevolazione.
In principio vi è l’articolo 138 della direttiva n. 112/2006/Ce; conformemente, l’articolo 41, comma 1, lettera a), del Dl n. 331/1993, afferma che “le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti d’imposta […]” sono non imponibili ai fini Iva: la conditio sine qua non sta nel fatto che debbano essere a titolo oneroso, presentare una spedizione tra due Paesi comunitari e che nel Paese d’arrivo via sia un soggetto ricevente. Le volontà dei due attori devono coincidere nel trasferimento di proprietà dopo la prova del trasporto. Qualora non presenti queste caratteristiche, l’operazione è da riclassificare con applicazione IVA ordinaria.
Il Consiglio Europeo con la direttiva 2018/1910/UE tuttavia ha introdotto tempo fa un nuovo requisito indispensabile, ovvero l’iscrizione all’archivio VIES (Vat Information Exchange System). Per approfondire, cliccare qui. Inoltre, la compilazione dell’Intrastat costituirà requisito di non imponibilità.
Sulla prova del trasporto dei beni, l’Agenzia delle Entrata – tramite risoluzioni n. 345/2007, n. 477/2008 e n. 19/2013 – ha elencato gli obblighi:
- Obbligo del contribuente di conservare le fatture e gli elenchi Intrastat
- Presentazione CMR firmata da trasportatore e ricevitore
- Conservazione della documentazione bancaria
- Conservazione di altri impegni contrattuali essenziali per le cessioni intracomunitarie
In caso di resa Ex Work, nella misura in cui il venditore pone la merce in un posto concordato (all’interno dello Stato di partenza) e ponendo il caso limite/estremo di un rischio di frode ordito da parte del ricevitore che organizza il trasporto, la prova è fornita con documenti considerati incontrovertibili dimostranti l’invio dei beni. Se questi documenti non sono disponibili, la Cassazione con la sentenza n. 5761/21 ha affermato che il cedente dovrà dimostrare “di aver espressamente concordato, nei contratti stipulati con vettore, spedizioniere e cessionario, l’obbligo di consegna del documento e, a fronte dell’altrui inadempimento, di aver esperito ogni utile iniziativa giudiziaria”. Anche solo il CMR elettronico può essere considerato prova idonea del trasferimento fuori dall’Italia e addirittura informazioni e comunicazioni recepite dal sistema informatizzato del vettore.
L’articolo 45-bis del Regolamento di esecuzione n. 282/2011, introdotto dal Regolamento n. 2018/1912 del Consiglio ha importato nella fattispecie astratta due presunzioni relative ed un elenco che prova il trasporto, come riporta l’Agenzia delle Entrate con la risposta numero 141 del 2011.